L’Esperto Risponde: Rumori molesti provenienti da un esercizio pubblico quali rimedi? ( Dott. Giuseppe Aiello)

Lettera-diffida-rumori

Quesito Rumori molesti provenienti da un esercizio pubblico quali rimedi?

Sono un cittadino ( esasperato) che abita all’interno di uno stabile condominiale al cui primo piano è ubicato un Bar che da oltre due anni ha cambiato gestione ed in particolare tipo di attività. Ogni fine settimana si verificano problemi   per le emissioni rumorose provenienti sia dall’interno a causa della diffusione di musica in mancanza di adeguata insonorizzazione del locale sia dall’esterno   per  il mancato impedimento di assembramenti rumorosi di persone. Tale situazione ha spinto i condomini a modificare i propri stili di vita ad esempio molti si sono trasferiti in altra lato della casa costretti a chiudere le finestre anche nel periodo estivo.  Ci siamo rivolti più volte alle Autorità. Nonostante siano trascorsi due anni dai primi ricorsi, presentati alla caserma dei carabinieri e al Sindaco da me e da altere sei famiglie che vivono nel mio stesso stabile,  ancora nulla è avvenuto . I Carabinieri hanno consigliato di coinvolgere nel ricorso almeno altri tre condomini oltre al nostro.  Vorrei gentilmente avere delle delucidazioni in merito alle disposizioni sanzionatorie che possono essere applicate per la soluzione dei nostri problemi.

 

Risposta Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia municipale , esperto in tutela dell’Ambiente

In materia di inquinamento acustico / disturbo alla quiete pubblica è  certamente controverso il rapporto tra le due ipotesi di reato considerate dall’art 659 del Codice Penale, e la disciplina dettata dall’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (cd. legge quadro sull’inquinamento acustico).

La Legge 447, legge quadro sull’inquinamento acustico, definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. Non indica in sostanza limiti da rispettare ma definisce “chi deve fare cosa”.

L’ Art. 659 Codice penale – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – stabilisce che:

<< Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità>>.  IL disposto in questione prevede due fattispecie di reato: la prima, contemplata dal comma 1, punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque cagionato, peraltro con modalità espressamente e tassativamente determinate, mentre la seconda, disciplinata dal comma 2, punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell’autori la contravvenzione di cui all’art. 659, comma primo, cod. pen.;

Detto questo  secondo consolidata giurisprudenza il reato di cui all’art 659 C.P. “ Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” può essere considerato  solo eventualmente permanente e si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui (Sez. 3, n. 8:351 del 24/06/2014, dep. 2015, Calvarese, Rv. 262510). In definitiva, quindi, per l’integrazione del reato è sufficiente l’idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l’effettivo disturbo alle stesse (in specie è stata così ritenuta integrata la fattispecie a carico del proprietario di cani, tenuti in un giardino recintato, che non aveva impedito il loro continuo abbaiare, tale da arrecare disturbo al riposo delle persone dimoranti in abitazioni contigue)(Sez. 1, n. 7748 del 24/01/2012, Giacomasso e altro, Rv. 252075). Sì che la ricerca di una platea più diffusa di persone che possano essere state effettivamente disturbate riguarda l’intensità e la diffusività del danno, non la sussistenza del reato (così, in motivazione, Sez. 3, n. 8351 cit.).

Per quanto concerne le diverse tipologie di sanzioni previste è da precisare che secondo un indirizzo giurisprudenziale intermedio, è configurabile l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della legge n. 447/1995 ove si verifichi soltanto il superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia; si sostanzia invece la contravvenzione di cui al comma 1 dell’art. 659, cod. pen., ove il fatto costituivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato; la violazione  di cui al comma 2 dell’art. 659 cod. pen. Si verifica qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustiche (Sez. 3, n. 25424 del 5/06/2015, Pastore, non massimata; Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffrè, Rv. 261885; Sez. 3, n. 42026 del 18/09/2014, Claudino, Rv. 260658; Sez. 1, n. 25601 del 19/04/2013, Casella, non massimata; Sez. 1, n. 39852 del 12/06/2012, Minetti, Rv. 253475; Sez. 1, n. 48309 del 13/11/2012, Carrozzo, Rv. 254088; Sez. 1, n. 44167 del 27/10/2009, Fiumara, Rv. 245563; Sez. 1, n. 23866 del 9/06/2009, Valvassore, Rv. 243807).

In ultimo bisogna sottolineare che il reato di cui all’art 659 C.P. è un reato di pericolo perseguibile d’ufficio per il quale vi è doveroso intervento da parte della P.G. e non necessità di querela di parte ma è sufficiente la semplice segnalazione da parte degli interessati. Secondo una pronuncia della Corte di  Cassazione. Pen. Sez. III Data: 04/09/2017 n. 39883 <<  La responsabilità per tale reato non implica, data la natura di reato di pericolo, nel quale la turbativa della pubblica tranquillità è presunta, la prova dell’effettivo disturbo di più persone: è sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato. Inoltre, l’attitudine dei rumori a disturbare più persone non deve essere per forza accertata mediante polizia o consulenza tecnica, ed il Giudice può, quindi, dedurla anche dalle dichiarazioni di coloro che siano in grado di riferire le caratteristiche dei rumori percepiti, dalle quali risulti superata la soglia della normale tollerabilità (nella specie, si trattava di un albergo munito di un impianto di condizionamento dell’aria non insonorizzato, particolarmente rumoroso sì da disturbare il riposo di numerosi residenti dei dintorni)>>.

AD ogni buon modo risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio (in specie, un locale di intrattenimento) che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, poiché al gestore è imposto l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all’autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica (Sez. F, n. 34283 del 28/07/2015, Gallo, Rv. 264501; Sez. 1, n. 48122 del 03/12/2008, Baruffaldi, Rv. 242808). Infatti la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza (Sez. 1, n. 16686 del 28/03/2003, Massazza, Rv. 224802).

Per la soluzione del problema si ritiene dover inoltrare nuovamente esposto firmato da tutti gli interessati ( è sufficiente coinvolgere solo il vostro condominio) all’autorità Giudiziaria e al Sindaco per le rispettive competenze da entrambi ricoperte .

A tale scopo si ritiene utile fornire in allegato un fac simile del ricorso/diffida che potrebbe essere utilizzato per il caso di specie.

FAC SIMILE

Gentile ……………………….gestore dell’esercizio pubblico ………………….

Via ……………………… Città …………………….

Al Sig. Sindaco

Alla P.G. Comando _______________________

Raccomandata AR

Oggetto: Ricorso/ Diffida  per immissione di rumori molesti provenienti dall’esercizio Pubblico

Sono un condomino del palazzo sito in … via …. n° civico … Risiedo in particolare nell’appartamento situato al piano … n. …. Soprastante il locale in cui è ubicato il BAR ___________ gestito dal Sig. ____________________, cui la presente è pure rivolta quale diffida a sospendere le immissioni di rumori molesti.

La presente per segnalare alle rispettive Autorità, ognuna per le competenze spettanti, che dal locale su  indicato, da circa due anni  ad ogni ora e giorno della settimana , provengono dall’interno dello stesso  rumori, schiamazzi e/o altro prodotti da emissioni sonore, dovuti a spettacoli musicali dal vivo e/o riproduzioni con apparecchiature dotate di amplificazioni che superano la normale tollerabilità. Inoltre situazioni fastidiose  sono generate dai continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne ed in particolare da quelli che occupano i tavoli posti all’esterno del locale su suolo pubblico, senza che il gestore faccia nulla per impedirlo.  Tali rumori, che vengono prodotti in modo particolare durante il periodo notturno dalle 22 alle 4 dei fine settimana non consentono a chi scrive e ai propri familiari e agli altri condomini che sottoscrivono, di attendere alle normali occupazioni e di godere del dovuto riposo che le  nostre abitazioni dovrebbero garantirci. Tutti gli interessati sono costretti a cambiare il proprio stile di vita e a tenere chiuse le finestre anche nelle notti afose d’estate e a dormire con i tappi alle orecchie.

La circostanza è confermabile da numerosi testimoni che hanno potuto percepire sul luogo i suddetti rumori molesti, nonché dalle registrazioni video – audio effettuate dai condomini e già trasmesse alle autorità.

Per questo motivo, chiedo al gestore Sig. ______di interrompere al più presto tali cause di disturbo, avvertendo che, in difetto di quanto sopra, sarò costretto a ricorrere direttamente all’Autorità giudiziaria e a richiedere altresì un risarcimento del danno per tutti i danni subiti sino ad oggi. Alle Autorità adite chiedo di adoperarsi a tutela  dei ricorrenti  in linea con le disposizioni vigenti in materia per far cessare ogni causa del disturbo.

Cordiali saluti.

Luogo e data

 

Firma ____________________________________

 

Dicembre 2019 Dott. Giuseppe Aiello

 Dott. Giuseppe Aiello,

 Ricopre l’incarico di Comandante della Polizia Municipale presso Enti Locali ininterrottamente sin dal 1988, attualmente dirige la Polizia Municipale di Lioni (AV) , esperto e consulente in materie ambientali e come tale è relatore  in numerosi convegni e seminari nonché docente in corsi di formazione che si svolgono in tutt’Italia.  Autore di numerosi lavori ed articoli in materia ambientale, collabora con diverse riviste giuridiche specializzate (www.associazionemarcopolo.it, www.dirittoitalia.itwww.lexambiente.it ecc.),  svolge, altresì, attività di consulenza sulle problematiche relative alla gestione dei rifiuti, costituzione dei nuclei di ispettori ambientali e organizzazione dei servizi.

Ha Collaborato, in tutta Italia, con diversi Comuni ed  associazioni di volontariato per la corretta costituzione e organizzazione del servizio relativo alle GAV ( Guardie Ambientali Volontarie) / Ispettori Ecologici Comunali  e la relativa formazione  tra queste :  Ekoclub International O.N.L.U.S. Servizio Nazionale di Sorveglianza Guardie Volontarie Ittico Ambientali Zoofile Venatorie, Guardie Ambientali Centro Italia Zoofile Volontarie per la tutela e la Protezione Ambientale, Protezione Animali  e Civile – Comando Regione Sicilia sede di Marsala ( Trapani) / sede di ACI Catena ,Comune di Castrovillari (CS), Comune di Calitri – Lioni (AV), Comuni di VALLATA CARIFE SCAMPITELLA E TREVIGO (AV), Comune di LAMEZIA Terme(CZ), Comune di Cutro (CR),  Comune di Pozzuoli (NA),  Comune di Terzigno (NA),  Comune di Casoria (NA),  Comune di San Giorgio A Cremano (NA) ecc. ecc.-

Ha preso parte a innumerevoli seminari e convegni internazionali e nazionali trattando argomenti sulla tutela dell’ambiente, gestione dei  rifiuti, tecnica investigativa ambientale e procedura dei controlli , nelle stesse materie ha partecipato, in veste di docente, a corsi di formazione organizzati, in tutta Italia,  da  diverse scuole di formazione (Scuola Regionale di Polizia Municipale di Benevento , Area Formazione del Consorzio dei Comuni Trentini,  A.N.C.I. FORM  spa.  < ora FormAutonomie S.p.a>  Centro di Formazione per le Autonomie locali, Formez, Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL), Legautonomie, PROMO PA  Fondazione, Scuola Giuridica Luigi Graziano ecc. ecc.-

Attualmente Docente e Responsabile della formazione sulla tutela ambientale e istituzione servizio GAV presso la Scuola Giuridica Diritto Italia (MI), nonché, componente  della redazione della rubrica telematica mensile  “Lo  strumentario” edito  dalla stessa scuola e pubblicato sul sito  www.Diritto Italia.it.

  Collabora, quale relatore e docente, nei seminari e corsi di Formazione organizzati sul territorio nazionale dalla  Ethos Media Group Srl Via Venini, 37 20127 Milano (Italy).

Per contatti diretti :info@associazionemarcopolo.it




POLIZIA AMBIENTALE : Dott. Giuseppe Aiello e il Controllo a ditta affidataria del servizio RR.SS.UU. per un deposito temporaneo e operazioni di trasbordo irregolari in area del Comune ( Procedure ed atti da redigere)

  • Dott. Giuseppe Aiello, Comandante della Polizia municipale di Lioni.

Quesito:

Gentilissimo Dott. Aiello, La ringrazio a nome di tanti appartenenti alla categoria per la disponibilità che ha sempre offerto a tutti noi e per il valido aiuto  alla soluzioni di casi operativi a noi tanto a cuore. Mi permetto di sottoporle il caso :

Sono un Ufficiale della polizia Locale  che ha ricevuto una delega  da parte della A.G. di controllare   la ditta affidataria del servizio raccolta dei rifiuti urbani che opera per conto del mio Ente al prelievo e trasporto dei rifiuti urbani differenziati e non.   In un’area di proprietà del Comune (ex macello Comunale, appositamente recintata e impermeabilizzata) la precitata ditta, su preventiva autorizzazione dell ‘UTC, parcheggia i propri autocarri, spesso anche carichi di rifiuti, ed  effettua operazioni di trasbordo tra diversi autocarri e deposito dei rifiuti all’interno di scarrabili.  In particolare ha  installato dei cassoni scarrabili all’interno dei quali depositano i rifiuti urbani (differenziati e non) che vengono quotidianamente raccolti durante il servizio. Una volta riempiti  gli scarabilli vengono  trasportati presso gli impianti di conferimento. Dal mio controllo è emerso che alcuni scarrabili adibiti a ricevere rifiuti  (indifferenziati, ingombranti, mobili ferraglia ecc.) restano nella predetta area anche diversi mesi fino a quando non vengono completamente riempiti dalla ditta affidataria. Le scelte operative  sono state giustificate dalla ditta interessata  per minimizzare i costi di gestione, infatti la stessa ha rappresentato il problema al Comune ricevendo da quest’ultimo  il proprio assenso ovvero l’autorizzazione a svolgere il servizio  diversamente da quanto veniva stabilito nella gara di appalto .

 Si può utilizzare questa area come sito di trasbordo e  deposito temporaneo,  quale autorizzazione  è necessaria  per poter effettuare detto tipo di operazioni è sufficiente l’autorizzazione rilasciata dal mio UTC ?

In caso contrario quali sono gli illeciti che possono essere rilevati e come devo comportarmi ?

Un grazie per la risposta che di sicuro sarà utile per la soluzione del caso .

Risposta Dott. Giuseppe  Aiello ( Falso deposito temporaneo e trasbordo inesistente)

Il quesito in esame rappresenta un caso che, con frequenza eccezionale, si ripropone in moltissime realtà e di cui, spesso, devono occuparsi i Comandi di Polizia Locale o gli altri organi di controllo  unitamente agli Uffici Ecologia dei Comuni.

A volte, purtroppo, la confusione  data dalla complessità normativa  che investe alcuni concetti e definizioni del Codice Ambientale porta a commettere grossi e gravi errori e a celera attività illecite, come ritengo sia avvenuto anche nella fattispecie descritta.  Premetto che, il caso in esame, sembra essere disciplinato da istituti gestiti in deroghe e come tali consentiti, mentre , così come si andrà poi a chiarire, la questione ha soluzioni ben diverse.

La distorsione che ritengo sia fuorviante,  nel caso prospettato,  riguarda le definizioni di deposito temporaneo e quella di operazioni di trasbordo. Istituti che, legati a deroghe,  spesso vengono invocati (impropriamente)  nella gestione dei rifiuti  per celare abusi e illeciti e per massimizzare i profitti delle ditte affidatarie dei servizi .

Il deposito Temporaneo (presumo definito tale dalla ditta controllata) non può essere certamente  considerato ed invocato per il caso di specie. Tale istituto è regolamentato dall’art 183 bb) del D.lgs 152/2006  secondo ciu il “deposito temporaneo” altro non è che : << il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività….  Omissis.. , alle seguenti condizioni….>> .  Nel caso di deposito temporaneo non è necessario richiedere ed ottenere alcuna autorizzazione. La fattispecie rappresentata, invece, si pone come una vera e propria attività di gestione (illecita) e non come  “deposito temporaneo” in quando la ditta affidataria del servizio  RR.SS.UU. ha già posto in essere operazioni di raccolta (nei diversi luoghi ubicati all’interno del Comune) di trasporto degli stessi  e (per convenienza) di deposito in un luogo diverso da quello in cui sono stati prodotti. Sono queste tutte attività  che rientrano nella definizione di gestione dei rifiuti in contrasto con quanto stabilito per il deposito temporaneo dall’art 183 c bb;  Il deposito Temporaneo, istituto che può essere posizionato a monte della gestione dei rifiuti, è sottratto  dall’obbligo di autorizzazioni, per questo, si pone come deroga alle stringenti disposizioni che disciplinano invece le aree di stoccaggio, sottoposte a titolo abilitativo in quanto definite vere e proprie attività di gestione dei rifiuti.

Il Trasbordo  dei rifiuti ( altra deroga molto invocata da chi effettua gestione dei rifiuti)

Il trasbordo di rifiuti da un mezzo più piccolo ad un mezzo più grande è praticabile, a condizione che si rispettino le disposizioni dettate dal D.L.vo 152/2006 e  dalla Circolare Ministeriale GAB/DEC/412/982 . La disciplina del trasporto dei rifiuti è , tra l’altro, regolata dall’art 193 del D.lgs 152/2006 che, in relazione alle operazioni di trasbordo,  con i  c. 11 e 12 prevede quanto segue :

art 193 c. 11 << Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione>>.

Art 193 c. 12 << Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività>>

Le attività di trasbordo, quindi, sono assolutamente previste e disciplinate dalla normativa vigente e non necessitano di alcuna autorizzazione. La sosta del rifiuto prolungata (per esigenze di trasbordo) in una determinata area  è permessa sole se avviene alle su indicate  condizioni ed in particolare solo se queste condizioni  siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.  Anche in questo caso, si ritiene, che la fattispecie rappresentata nel quesito non è conforme alla disciplina (favorevole) di cui al trasbordo ( art 193 c.11/12) per la semplice ed evidente considerazione  che i rifiuti oggetto della disamine  senza alcuna autorizzazione <<restano nella predetta area anche diversi mesi fino a quando gli scarrabili non vengono completamente riempiti>>. Si ritiene inoltre che le condizioni che hanno portato la ditta ad effettuare il “deposito dei rifiuti all’interno dell’area macello” non sono dipendenti da effettive  esigenze di trasporto  ma piuttosto da una valutazione economica da parte della stessa ditta affidataria con l’ingiustificato assenso del Comune. In questo caso , come già su ribadito, l’area di depositi dei rifiuti è qualificabile giuridicamente come area di Stoccaggio e per questo sottoposta a relativa autorizzazione di cui all’art 208 e seg.ti del D.lgs 152/2006.

Coinvolgimento  dell’UTC  (per incompetenza al rilascio di autorizzazioni )

IL Comune non ha alcuna competenza a rilasciare autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti e questo sia per il deposito temporaneo sia per le operazioni di trasbordo dei rifiuti. Il caso in analisi, che vede il rilascio di autorizzazioni da parte dell’ UTC  per una serie di attività (illecite), costituisce un abuso che va certamente segnalato alla competente A.G., significando che la fattispecie potrebbe portare il giudice a configurare (tra l’altro) a carico del dirigente UTC,  l’ipotesi  di cui all’art. 40 C.P.  secondo capoverso (Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo)  e di conseguenza esporre lo stesso dipendente al reato di concorso – con la ditta affidataria-  in gestione illecita dei rifiuti, per aver di fatto utilizzato un’ area di stoccaggio dei rifiuti senza autorizzazione e per questo in violazione degli artt. 208 e 256 c. 1 lett.a D.lgs 152/2006. Ritengo, inoltre, che lo stesso Dirigente Tecnico  potrebbe incorrere in altre responsabilità  più propriamente legate alla qualifica di garante dell’ Ente sull’affidamento in essere (controllo del capitolato , applicazione delle penalità per servizio effettuato in modo difforme da quello di cui alla gara di appalto, messa a disposizione di area pubblica ecc. ) .

Inquadramento dell’Illecito:

Escluso   le deroghe di cui al deposito temporaneo e all’istituto del trasbordo tecnico  la fattispecie indicata nel quesito rientra più propriamente nell’ipotesi di gestione illecita in quanto la ditta in luogo non autorizzato  sta effettuando (tra l’altro) attività di “stoccaggio di rifiuti “ lasciando gli stessi nel luogo anche per diversi mesi.  L’art 183 c. aa definisce “stoccaggio” : <<le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta;>>

La ditta (o se vogliamo anche il Comune che è corresponsabile nell’ illecito che si considera) , per poter operare così come innanzi descritto,  avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208  ( e seguenti) D.lgs 152/2006. La mancanza di autorizzazione, per il caso rappresentato è sanzionata dall’art 256 c. 1 lett a  secondo cui << chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Procedura e atti da redigere

Procedura penale violazione del D.lgs 152/2006 ( Codice dell’ Ambiente)  e in particolare art 208 sanzionato dall’art 256 c. 1 lett a, reato contravvenzionale  suscettibile di procedura di prescrizione asseverata ex artt. 318 bis e seguenti .

Ipotesi illecito: Per aver effettuato, quale ditta affidataria del servizio di raccolta rifiuti Urbani,  gestione illecita di rifiuti perché, in luogo non autorizzato di proprietà del Comune di …..  ha effettuato (tra l’altro) attività di “stoccaggio di rifiuti urbani non pericolosi   (indicazione del CER e  descrizione dei  rifiuti) derivanti dalla raccolta dei rifiuti effettuata per conto del Comune di …, senza il possesso di alcuna autorizzazione di cui agli artt. 208 e seg.ti D.lgs 152/2006, lasciando i rifiuti , sulla area recintata ex macello Comunale,  all’interno di contenitori e scarrabili anche per diversi mesi… ;

Atti da redigere:

Informativa di reato ex art 347 C.P.P. ( accertamenti urgenti sui luoghi art 354 C.P.P. , sommarie informazioni testimoniali art 351 C.P.P.  sommarie informazioni rese dall’indagato art 350 C.P.P.  sequestri se operati ecc. );

attivazione della prescrizione asseverata di cui agli artt. 318 bis e seguenti ( verbale prescrizione , asseverazione ente competente , notifica all’interessato,  e controllo dell’ottemperanza, verbale ammissione a pagamento sanzione amministrativa, comunicazione all’ A.G. inerente la procedura di estinzione del reato);

Comunicazione al Comune;

Nota:  Tutti gli atti (modulistica e fac simili di verbali editabili) e le procedure indicate, unitamente ad altri casi emblematici  sono contenute nel << Manuale Operativo Pratico per la Polizia Giudiziaria Prescrizione, ed estinzione del reato: il nuovo ruolo degli addetti ai controlli negli accertamenti degli ILLECITI AMBIENTALI dopo la Legge 68/20155>> autore Dott. Giuseppe Aiello ed edito da Diritto Italia  che potrà essere richiesto dal sito http://dirittoitalia.it/manuale-operativo-pratico-la-polizia-giudiziaria/

Marzo 2018  Dott. Giuseppe Aiello

WWW.ASSOCIAZIONEMARCOPOLO.it

 




POLIZIA AMBIENTALE: Il proprietario di un sito sui quali sono stati rinvenuti rifiuti abbandonati può essere obbligato alla rimozione con ordinanza del Sindaco ?

  • Ordinanza rimozione e proprietario dei terreni , dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia municipale di LIONI AV)

Quesito :

il proprietario dei terreni ha o meno l’obbligo giuridico di adempiere all’ordinanza che gli impone la rimozione dei rifiuti?

Risposta:  Dott. Giuseppe Aiello.

Secondo L’art. 192 dell’attuale codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), stante la diretta responsabilità dell’autore dell’illecito, l’ordine di rimozione può essere esteso anche al proprietario o titolare di altro diritto reale dell’area previo il necessario accertamento dell’esistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa in capo al titolare dell’area. In altri termini l’ordine di rimozione può essere adottato nei confronti del proprietario soltanto esclusivamente in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo (Cons. St., sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612).  In mancanza della imputabilità della condotta, al proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, è escluso ogni obbligo di smaltire i rifiuti abbandonati da terzi  e quindi lo stesso può certamente invocare l’esimente interna dell’art. 192 comma 3 del d.lgs. n.152 del 2006 , in tal senso si è pronunciato il Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 25 luglio 2017, n. 3672.

In base alla  normativa vigente, art 192 D.lgs 152/2006,  i proprietari incolpevoli, non possono essere chiamati a rimuovere i rifiuti abbandonati da terzi semplicemente nella qualità di proprietari.  In conformità con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza formatasi in modo consolidato nel tempo  circa l’interpretazione dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 – l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito.  Ai sensi dell’art. 192 comma 3° del D.L.vo 152/06, l’accertamento, da parte dei soggetti preposti al controllo, deve essere effettuato in contraddittorio con i proprietari ovvero con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area; nel contempo è richiesto un accertamento – in positivo – dei presupposti del dolo o della colpa del proprietario del terreno, o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento dell’area, non essendo sufficiente, ai fini della prova di tale indefettibile elemento psicologico, la mera deduzione, da parte della P. A. procedente, di una generica violazione dell’obbligo di vigilanza. Consegue che.<< E’ illegittima una ordinanza emessa ai sensi dell’art 192 D.lgs 152/06 con la quale il Sindaco ha ordinato al proprietario di un’immobile di procedere alla rimozione e all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ivi presenti, senza svolgere alcuna preventiva valida attività istruttoria finalizzata ad accertare ed individuare l’effettivo responsabile dell’abbandono dei rifiuti medesimi, atteso che gli adempimenti concernenti l’eliminazione dei rifiuti ed il ripristino dei luoghi, non possono essere addossati indiscriminalmente al proprietario per il solo fatto di questa sua qualità, ma è necessario l’accertamento di un suo comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità e quindi di un suo coinvolgimento doloso o quantomeno colposo>> (TAR VENETO, Sez. III – 23 dicembre 2009, n. 3803);

Ad ogni buon fine bisogna  evidenziare che di recente il Consiglio di Stato, Sez. 5, Sentenza 8 marzo 2017, n. 1089 ha stabilito che. << Se, per un verso, l’Amministrazione non può imporre ai proprietari, che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull’origine dell’inquinamento, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, può al contrario imporre la messa in sicurezza del sito in quanto rientra nel campo delle attività preventive che gravano tanto sul proprietario che sul detentore del sito da cui possano scaturire i danni ambientali; tale imposizione non avendo alcun fine sanzionatorio o ripristinatorio, non necessita della prova dell’elemento soggettivo nella forma sia del dolo che della colpa>>.

21 marzo 2018    Dott. Giuseppe Aiello