Tratto da www.tuttocamere.it
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016, il Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194: recante “Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
L’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi concernenti le seguenti tre attività economiche:
– rilevanti insediamenti produttivi;
– opere di interesse generale;
– avvio di attività imprenditoriali.
Il regolamento (c.d. “Regolamento sblocca-procedimenti”), emanato in applicazione di tale disposizione, reca norme per la semplificazione e l’accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l’ avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull’economia o sull’occupazione.
La semplificazione ed accelerazione è attuata attraverso due strumenti: la riduzione dei termini dei procedimenti e l’esercizio di un potere sostitutivo da parte del Presidente del Consiglio in caso di mancato rispetto dei termini.
I procedimenti interessati sono quelli che hanno ad oggetto autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l’esercizio delle attività compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
Nello specifico, accanto o in alternativa a procedure ordinarie (Conferenza dei servizi, silenzio assenso), Comuni e Regioni potranno individuare, con cadenza annuale, investimenti strategici di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale per i quali richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri una procedura accelerata.
Ulteriori interventi potranno essere proposti dallo stesso Presidente del Consiglio. In entrambi i casi spetterà al Consiglio dei ministri disporre il taglio dei tempi burocratici previsti per tutte le procedure autorizzatorie cui è sottoposto un investitore per aprire l’attività.
Per l’individuazione dei progetti cui applicare le disposizioni di accelerazione, si procede in una prima fase alla segnalazione di una serie di progetti, che spetta agli enti territoriali entro il 31 gennaio di ciascun anno. La Presidenza del consiglio può comunque, entro il 28 febbraio, segnalare ulteriori progetti.
In una seconda fase, entro il 31 marzo di ciascun anno, si procede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, all’individuazione “in concreto” dei singoli progetti cui si applicano le disposizioni di semplificazione ed accelerazione.
Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell’opera, lo stabilimento dell’impianto produttivo e l’esercizio dell’attività, in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai termini ordinari.
In caso di inutile decorso del termine, eventualmente ridotto, il Presidente del Consiglio può sostituirsi direttamente all’amministrazione inadempiente, adottando i relativi atti, oppure, previa delibera del Consiglio dei ministri, può delegare il potere sostitutivo ad un diverso soggetto, fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento.
Viene poi disciplinato l’esercizio del potere sostitutivo nei casi in cui l’intervento coinvolga le competenze delle regioni e degli enti locali.
Decreto del Presidente della repubblica 12 settembre 2016, n. 194: Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016).