(di Luca Leccisotti – formatore EELL e funzionario pubblica amministrazione)
Intersecando la materia dei tributi locali con il codice appalti, è doveroso eseguire una lettura approfondita dell’art. 80 comma 4 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii: “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.”
Per violazioni gravi si intendono i mancati pagamenti, definitivamente accertati, di importo superiore a € 5.000,00, in quanto la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
Il periodo del comma summenzionato però, lascia alcuni dubbi: “…omissis pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti…omissis. Bene, il mancato pagamento di tributi locali, superiori a € 5.000, sono inclusi o esclusi dal comma 4 del Codice Appalti visto che parla unicamente di legislazione italiana o quella dello Stato?
L’interpretazione dell’Ufficio Precontenzioso e Pareri dell’ANAC con il parere n.2211 del 2019 rilasciato al Comune di Rimini chiarisce la portata della norma sancendo che, anche l’irregolarità fiscale accertata rispetto al mancato pagamento di tributi locali, rileva ai sensi e alle condizioni indicate dall’art. 80 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici.
Pertanto le imprese del luogo, che dovessero partecipare a gare di appalto per servizi, forniture e lavori (o per concessioni) indette dai comuni, dovranno essere necessariamente in regola con il pagamento dei tributi locali, pena l’esclusione dalla partecipazione alla procedura, nel caso abbiano un debito definitivamente accertato per un valore superiore a € 5.000.